NOTA SULLE PRETESE DI AMEDEO D’AOSTA

RELATIVA ALLE PRESUNTE LETTERE DI
S.M. IL RE UMBERTO II E SULLE REGIE LETTERE PATENTI


Gli assunti di Amedeo d’Aosta, sono assolutamente destituiti di qualsiasi fondamento giuridico e storico.

Lasciamo stare le stucchevoli questioni giuridiche sugli impedimenti alla successione ereditaria della Dinastia in ragione di regole vigenti secoli fa e certamente abrogate, da Re Carlo Alberto, nel 1848 con la promulgazione dello Statuto Albertino che come inciso cita: “ (…)Lo Statuto è Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia: Art. 2. – (…) Il Trono è ereditario secondo la legge salica.” “Art. 81. – Ogni disposizione contraria è abrogata”.
Lasciamo stare le inequivocabili specificazioni interpretative che la stessa Costituzione Repubblicana ha reso nell’individuare siffatta successione: laddove ha comminato l’esilio ad Umberto II, a suo figlio e al non ancora nato figlio di suo figlio.

Qui si intende precisare soltanto come Amedeo d’Aosta radichi le sue affermazioni con riferimento a “fatti” che risultano o per nulla dimostrati o soggetti a facile smentita.

Anzitutto Re Umberto II non ha in nessun modo comminato al figlio la sanzione di cui alle antiche regole perchè ben sapeva di non poterlo fare visto che esse erano abrogate da successive leggi. Dai dattiloscritti cui gli amedeisti fanno riferimento, e la cui autenticità, del resto, è gratuitamente affermata, non risulta nulla di ciò.

Anzi, la lettera del 25.01.1960 stronca essa stessa l’ipotesi amedeista di automatismo nella sanzione: il Re stesso infatti scrisse che se avesse voluto estromettere il figlio dalla successione avrebbe agito  mettendo a conoscenza dell’estromissione le Corti Europee, il Popolo italiano e la Famiglia Reale. Come? Con un Decreto Reale, ovviamente, che mai è stato scritto e tanto meno diffuso. Insomma un mero avvertimento di un padre ad un figlio.

Si dice che anche la Regina Maria Josè ne sarebbe stata conscia e convinta, ma si sarebbe adoperata (in occasione di funerali del Re) per tenere … segreta la questione.

In realtà il vero sta nell’opposto, perché la Regina, subito dopo la morte del Re, ha avvallato la successione del figlio, sottoscrivendo, assieme alle sorelle del Principe Vittorio Emanuele e agli esecutori testamentari (tra i quali il Re si era ben guardato dall’annoverare Amedeo) un documento (di recente divulgato) nel quale si dava per assodato che il nuovo “Capo della Casa” era proprio e inequivocabilmente Vittorio Emanuele.

Egli stesso, del resto, era stato pacificamente investito in tale status proprio dal Re in persona a Beaulieu nel 1978 nella sua ultima apparizione pubblica. Umberto II lo aveva voluto accanto a sé presentandolo assieme alla consorte Marina a migliaia di monarchici festanti che ancora seguivano la Monarchia, i suoi ideali e le sue regole.
Il tutto in presenza delle massime autorità monarchiche tra cui il Segretario dell’UMI, ora amedeista, e del Ministro della Real Casa Falcone Lucifero.

Né va passato sotto silenzio che tale status di Capo della Casa è stato poi riconosciuto pubblicamente dallo stesso Amedeo per ben tre volte: il 21.03.1983 con un’intervista a Paolo Granzotto su “il Giornale”, nel 1986 nel libro di Speroni ed infine nel 2001 sul libro “Proposta per l’Italia” scritto dallo stesso Amedeo con Fabio Torriero. In tutte queste occasioni alla domanda sulla legittimità di Vittorio Emanuele quale Capo di Casa Savoia ed Erede al Trono egli ha sempre risposto “non metto in dubbio la posizione dinastica di mio cugino Vittorio Emanuele e di suo figlio Emanuele Filiberto, io sono il terzo in linea di successione.”

In proposito basti ricordare come lui fu ben lieto di vedere la propria gentile Consorte (sposata dopo la sentenza di nullità del precedente vicolo) pubblicamente insignita, il 24 settembre 1988, da Vittorio Emanuele del titolo di Dama di Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nonché della qualifica di “Altezza Reale”. Il Principe Vittorio Emanuele operava, nella circostanza, in quella veste di Gran Maestro dell’Ordine e di Capo di Casa Savoia. Amedeo fu presente all’investitura: non solo per riconoscerne la “validità”, ma altresì per esprimere leale atto di sottomissione a Vittorio Emanuele e per proclamargli la dovuta fedeltà.

Di fronte a questi fatti, quanto affermano gli amedeisti sconcerta. Come sconcerta l’affermazione di Amedeo per cui non avrebbe “contestato” Vittorio Emanuele per non creargli problemi in vista di una possibile revoca dell’esilio: laddove è appena il caso di rilevare che una eventuale “cessazione” dei di lui diritti ereditari avrebbe invece agevolato la fine della XIII disposizione, se non anche la ricognizione della sua sopravvenuta inefficacia.

Circa poi, e in fine, la “coscienza” e la “volontà” di Amedeo di considerarsi il legittimo erede della Dinastia e di Casa Savoia, bisogna altresì notare la sua silente accettazione della risoluzione con cui la Commissione Elettorale Mandamentale di San Giovanni Valdarno (competente per territorio), con delibera 2 novembre 1983 (cfr. Foro Italiano, CVII, 1984, III, 162 ss.) decise il suo non essere destinatario delle sanzioni del    primo comma della XIII disposizione transitoria della costrizione, relativa alla perdita dei diritti politici perché  «Amedeo di Savoia Aosta» non poteva «ritenersi compreso tra i discendenti di casa Savoia … in quanto collaterale di settimo grado».

Filippo Bruno di Tornaforte

Note: Il documento è stato redatto basandosi sulle relazioni scientifiche di:

Prof. Sandro Gherro
Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico presso l’Università di Padova
Avvocato di Curia presso la Santa Sede

Avv. Franco Malnati
Avvocato Esperto di Diritto di Famiglia
Membro della Consulta dei Senatori del Regno
Eminente e riconosciuto Storico  autore tra l’altro del libro “La grande frode del 1946”.

Anticipo che è in fase di avanzata preparazione un volume di approfondimento scientifico che stronca la tesi amedeista promosso da alcuni cattedrattici delle Università di Padova, Trieste, Torino e Roma.