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NOTA SULLE PRETESE DI AMEDEO D’AOSTA
RELATIVA ALLE PRESUNTE LETTERE DI
S.M. IL RE UMBERTO II E SULLE REGIE LETTERE PATENTI
Gli assunti di Amedeo d’Aosta, sono assolutamente destituiti di qualsiasi fondamento
giuridico e storico.
Lasciamo stare le stucchevoli questioni giuridiche sugli impedimenti
alla successione ereditaria della Dinastia in ragione di regole vigenti
secoli fa e certamente abrogate, da Re Carlo Alberto, nel 1848 con la
promulgazione dello Statuto Albertino che come inciso cita: “ (…)Lo
Statuto è Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia:
Art. 2. – (…) Il Trono è ereditario secondo la legge salica.” “Art. 81.
– Ogni disposizione contraria è abrogata”.
Lasciamo stare le inequivocabili specificazioni interpretative che la
stessa Costituzione Repubblicana ha reso nell’individuare siffatta
successione: laddove ha comminato l’esilio ad Umberto II, a suo figlio
e al non ancora nato figlio di suo figlio.
Qui si intende precisare soltanto come Amedeo d’Aosta radichi le sue
affermazioni con riferimento a “fatti” che risultano o per nulla
dimostrati o soggetti a facile smentita.
Anzitutto Re Umberto II non ha in nessun modo comminato al figlio la
sanzione di cui alle antiche regole perchè ben sapeva di non poterlo
fare visto che esse erano abrogate da successive leggi. Dai
dattiloscritti cui
gli amedeisti fanno riferimento, e la cui autenticità, del resto, è
gratuitamente affermata, non risulta nulla di ciò.
Anzi, la lettera del 25.01.1960 stronca essa stessa l’ipotesi amedeista
di automatismo nella sanzione: il Re stesso infatti scrisse che se
avesse voluto estromettere il figlio dalla successione avrebbe
agito mettendo a conoscenza dell’estromissione le Corti Europee,
il Popolo italiano e la Famiglia Reale. Come? Con un Decreto Reale,
ovviamente, che mai è stato scritto e tanto meno diffuso. Insomma un
mero avvertimento di un padre ad un figlio.
Si dice che anche la Regina Maria Josè ne sarebbe stata conscia e
convinta, ma si sarebbe adoperata (in occasione di funerali del Re) per
tenere … segreta la questione.
In realtà il vero sta nell’opposto, perché la Regina, subito dopo la
morte del Re, ha avvallato la successione del figlio, sottoscrivendo,
assieme alle sorelle del Principe Vittorio Emanuele e agli esecutori
testamentari (tra i quali il Re si era ben guardato dall’annoverare
Amedeo) un documento (di recente divulgato) nel quale si dava per
assodato che il nuovo “Capo della Casa” era proprio e
inequivocabilmente Vittorio Emanuele.
Egli stesso, del resto, era stato pacificamente investito in tale
status proprio dal Re in persona a Beaulieu nel 1978 nella sua ultima
apparizione pubblica. Umberto II lo aveva voluto accanto a sé
presentandolo assieme alla consorte Marina a migliaia di monarchici
festanti che ancora seguivano la Monarchia, i suoi ideali e le sue
regole.
Il tutto in presenza delle massime autorità monarchiche tra cui il
Segretario dell’UMI, ora amedeista, e del Ministro della Real Casa
Falcone Lucifero.
Né va passato sotto silenzio che tale status di Capo della Casa è stato
poi riconosciuto pubblicamente dallo stesso Amedeo per ben tre volte:
il 21.03.1983 con un’intervista a Paolo Granzotto su “il Giornale”, nel
1986 nel libro di Speroni ed infine nel 2001 sul libro “Proposta per
l’Italia” scritto dallo stesso Amedeo con Fabio Torriero. In tutte
queste occasioni alla domanda sulla legittimità di Vittorio Emanuele
quale Capo di Casa Savoia ed Erede al Trono egli ha sempre risposto
“non metto in dubbio la posizione dinastica di mio cugino Vittorio
Emanuele e di suo figlio Emanuele Filiberto, io sono il terzo in linea
di successione.”
In proposito basti ricordare come lui fu ben lieto di vedere la propria
gentile Consorte (sposata dopo la sentenza di nullità del precedente
vicolo) pubblicamente insignita, il 24 settembre 1988, da Vittorio
Emanuele del titolo di Dama di Gran Croce dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, nonché della qualifica di “Altezza Reale”. Il
Principe Vittorio Emanuele operava, nella circostanza, in quella veste
di Gran Maestro dell’Ordine e di Capo di Casa Savoia. Amedeo fu
presente all’investitura: non solo per riconoscerne la “validità”, ma
altresì per esprimere leale atto di sottomissione a Vittorio Emanuele e
per proclamargli la dovuta fedeltà.
Di fronte a questi fatti, quanto affermano gli amedeisti sconcerta.
Come sconcerta l’affermazione di Amedeo per cui non avrebbe
“contestato” Vittorio Emanuele per non creargli problemi in vista di
una possibile revoca dell’esilio: laddove è appena il caso di rilevare
che una eventuale “cessazione” dei di lui diritti ereditari avrebbe
invece agevolato la fine della XIII disposizione, se non anche la
ricognizione della sua sopravvenuta inefficacia.
Circa poi, e in fine, la “coscienza” e la “volontà” di Amedeo di
considerarsi il legittimo erede della Dinastia e di Casa Savoia,
bisogna altresì notare la sua silente accettazione della risoluzione
con cui la Commissione Elettorale Mandamentale di San Giovanni Valdarno
(competente per territorio), con delibera 2 novembre 1983 (cfr. Foro
Italiano, CVII, 1984, III, 162 ss.) decise il suo non essere
destinatario delle sanzioni del primo comma della
XIII disposizione transitoria della costrizione, relativa alla perdita
dei diritti politici perché «Amedeo di Savoia Aosta» non poteva
«ritenersi compreso tra i discendenti di casa Savoia … in quanto
collaterale di settimo grado».
Filippo Bruno di Tornaforte
Note: Il documento è stato redatto basandosi sulle relazioni scientifiche di:
Prof. Sandro Gherro
Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico presso l’Università di Padova
Avvocato di Curia presso la Santa Sede
Avv. Franco Malnati
Avvocato Esperto di Diritto di Famiglia
Membro della Consulta dei Senatori del Regno
Eminente e riconosciuto Storico autore tra l’altro del libro “La grande frode del 1946”.
Anticipo che è in fase di avanzata preparazione un volume di
approfondimento scientifico che stronca la tesi amedeista promosso da
alcuni cattedrattici delle Università di Padova, Trieste, Torino e Roma.
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