|
INTERVISTA AL PROF. SANDRO GHERRO
INTERVISTA AL PROF. SANDRO GHERRO
di Annamaria Piacentini, Libero - 6 Agosto 2006
La disputa, agitata da Amedeo d'Aosta, sulla identificazione del "Capo di Casa Savoia", si riduce ad un inutile scontro di anacronistiche pretese dinastiche o ha
qualche rilevanza in ambito giuridico?
Oltre le considerazioni che si potrebbero delineare circa l'attualità dell'istituto
monarchico-costituzionale, che ancora molti ritengono superiore a quello repubblicano
e riconducono all'eredità storica dei Savoia, va evidenziato come la delineata questione abbia rilevanza giuridica sia nel
vigente ordinamento dello Stato, sia in quello della Chiesa.
"Casa Savoia" ha avuto riconoscimento perdurante dalla Repubblica a livello costituzionale,
per quanto stabilito dalla ben nota XIII disposizione transitoria, abrogata solo
nella parte relativa all'esilio. Questo riconoscimento va collegato con quello
relativo "Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro", di cui alla XIV transitoria, che
deve trovare riscontri applicativi. L' "Ordine" è poi, per il diritto canonico, un'associazione
pubblica di fedeli con scopo di carità e, forse, di culto, eretta dalla Somma
Autorità della Chiesa in epoca medievale e dalla Chiesa ancora riconosciuta siccome
esistente ed operante in conformità al mandato originario.
Poiché il "Patrono" dell'ordine è, per gli antichi e ancor vigenti Statuti, il Capo di
Casa Savoia, risulta come la relativa qualifica abbia effettiva rilevanza giuridica.
Amedeo d'Aosta sostiene di possedere questa qualifica, giacché Vittorio Emanuele
l'avrebbe persa, per sé e per i suoi successori, per il suo matrimonio con Marina
Doria senza l' "assenso" di Re Umberto che gli avrebbe fatto incontrare la sanzione
prevista dalle Regie Leggi Patenti risalenti al 1700. Si tratta di una tesi che
ha fondamento?
Assolutamente no. Le norme – ogni norma – esiste e può avere efficacia solo se
contenuta in un sistema giuridico, cioè in un ordinamento.
In riferimento a quanto sopra, è evidente che le citate antiche Regie Patenti
non sono parte dell'ordinamento dello Stato e neppure dell'ordinamento canonico.
Esse sono state, in realtà, implicitamente abrogate con la "rivoluzione" di Carlo
Alberto che ha dato vita, promulgando lo Statuto Albertino, alla monarchia costituzionale.
Questa, a differenza di quella previa, assoluta, dei suoi avi, trovava garanzia
ineludibile del proprio ordine nella legge dinastica di successione che non poteva
più trovare limitazioni nella volontà del Re secondo le Regie Leggi Patenti che
specificavano il potere di questa volontà.
La prerogativa dell' "assenso" poteva essere stabilità, nel nuovo sistema a sovranità
popolare, dalla legge. E qui allora qualcuno chiama in causa L'art. 69 del CC.
del 1865 e l'art. 92 del Codice Civile del 1942 secondo i quali per la validità
dei matrimoni dei principi e delle principesse reali era richiesto l'assenso del
Re. Tali norme, tuttavia, non comportavano sanzioni per il "tentativo di matrimonio senza assenso" e certo
non privavano il Principe ereditario dei suoi diritti di successione. Le medesime
erano poi inerenti al " matrimonio civile", non certo quello canonico, o a quello
canonico con efficacia civile, giacché gli impedimenti a questo possono essere
stabiliti solo dal Sommo Pontefice.
Con riferimento, comunque - e torno a quanto sopra - alla normativa dello Stato
Repubblicano, è ben noto che le disposizioni dei due citati codici non erano vigenti
al momento del matrimonio di Vittorio Emanuele. I diritti correlati al principio
della successione per l' "ordine" erano e sono perciò solo quelli inerenti al
rapporto di parentela, con privilegio del più prossimo rispetto agli altri.
(Amedeo d'Aosta, secondo questa normativa non ha neppure un grado di parentela giuridicamente
rilevante, stante la lontananza del suo "grado" rispetto a re Umberto. Questa è stata, del resto, anche la pacifica interpretazione di
cui si è giovato circa la disposizione sull'esilio. La sanzione della XIII non
lo ha toccato, anche se riguardava la categoria dei "discendenti" dei Re d'Italia
alla quale appartiene. La sanzione gli è stata risparmiata perché è stata esclusa la sua possibilità
di divenire il "Capo della Casa" e così il "pretendente" delle connesse funzioni:
cioè la sua stessa appartenenza alla "Casa", e alla "famiglia", in senso giuridico-politico
intesa, dei Savoia. Né perciò si vede come, se non poteva diventare "Capo della casa" ieri, si
possa proclamare tale oggi).
Con riferimento all'ordinamento della Chiesa bisogna ribadire che il matrimonio
che dà titolo per la successione al Patronato sull'ordine dei Ss Maurizio e Lazzaro
è solo quello religioso.
La considerata individuazione del "Capo della Casa" non può poi non valere, all'evidenza,
oltre il riferimento all' "Ordine" e circa tutto ciò che questa comporta o si
vuole che comporti.
Ma che cosa si potrebbe dire se si volesse riconoscere la rilevanza in sé – cioè
indipendentemente dai collegamenti da lei indicati – delle antiche Regie Leggi
Patenti o degli articoli dei Codici? Avrebbe, in questo caso, ragione Amedeo d'Aosta?
Devo ripetere che non vi sono norme senza sistemi di appartenenza. Se volesse
far valere, ad esempio, i vantati diritti chiedendo l'applicazione delle Regie
Patenti circa l'ordine dei "santi Maurizio e Lazzaro", Amedeo dovrebbe ricorrere
ai Tribunali dello Stato e a quelli della Chiesa: e ciò sarebbe più ridicolo che
assurdo.
Analogamente dovrebbe fare se volesse sostenere l'invalidità del matrimonio di
Vittorio Emanuele così negando la successione di Emanuele Filiberto. Come non
ha potuto "sentenziare da sé" la nullità del proprio matrimonio, così non può
pretendere di sentenziare l'invalidità di quello di Vittorio Emanuele: anche qui
siamo oltre il limite del ridicolo.
Tutte le norme considerate, inoltre, non prevedevano una "forma specifica" per
l'assenso, sicché questo poteva essere anche tacito o implicito, preventivo o
successivo. In proposito va allora considerato che re Umberto non assunse mai
l'applicazione delle "Patenti" al figlio. Anzi si comportò in modo contrario.
Fece il suo unico discorso pubblico da Re in esilio tenendosi al fianco Vittorio
Emanuele e la moglie Marina. Poi insignì il nipote Emanuele Filiberto del titolo
di Principe di Venezia: un titolo che era stato creato per designare l'erede alla
Corona Ferrea del Regno Napoleonico che poi fu l'insegna dei Re d'Italia. E' evidente
che Umberto prese atto del matrimonio del figlio escludendo l'applicazione di
qualsivoglia sanzione in ambito successorio: o perché considerava abrogate le
norme che le prevedevano; o perché ritenne di aver dato il consenso implicito;
o perché intese di operare una sorta di "sanatoria" o di "autorizzazione successiva"
che dir si voglia. Chi sostiene il contrario imputa a Umberto un comportamento
scorretto: e cade ancora in ragionamenti capziosi e all'evidenza contraddittori.
Ammesso tutto questo, che dire delle affermazioni rese dalla Presidenza della
Consulta del Senatori del Regno e dalla sorella di Vittorio Emanuele che hanno
avvallato, se non provocato, il "pronunciamento" di Amedeo.
Il mondo è pieno di buontemponi che attribuiscono qualifiche e titoli assumendo
– senza dimostrare come e perché - di possederne la fondata autorità. Ci si può
proclamare conti, principi, re ed anche imperatori senza far del male a nessuno,
ma certo senza possibilità di lucrare effettivi riconoscimenti giuridici.
Prof. Sandro Gherro
Ordinario di Diritto Ecclesiastico nell'Università di Padova
Avvocato della Curia Romana per nomina della Segreteria di Stato Vaticana
Per approfondire:
Nota del Prof. Sandro Gherro
|